“L’inacettabile dono all’evasore” – Raffaele Cantone, su Il Mattino di Napoli, ed. naz. di sabato 8 ottobre 2011, ne “L’analisi”.

Dopo un estenuante tam tam, Palazzo Chigi ha smentito le voci su un imminente condono fiscale “tombale”, da proporsi con le misure per il rilancio dell’economia.
Gli analisti economici concordano, infatti, sulla necessità di un’ennesima manovra per raggiungere il pareggio di bilancio – visto che il richio recessione rende aleatorie molte entrate programmate – e sull’indispensabilità di ulteriori risorse per far ripartire i consumi.
Siccome il fondo del barile è stato in gran parte raschiato e nuovi tagli e tasse sarebbero difficili da attuare, si sostiene da parte di alcuni, che l’unico modo di fare “cassa” sarebbe quello di approvare un (ennesimo) condono tombale.
E’ una scelta, invece, che ci si augura non sarà assolutamente intrapresa, perchè per quanto si dirà, questa di cui si parla è una misura ingiusta, discriminatoria e fra l’altro contrastante con le norme dell’Unione europea.
Il condono cosiddetto tombale (aggettivo quest’ultimo tanto brutto quanto espressivo) è, in estrema sintesi, una misura clemenziale con la quale lo Stato dietro il pagamento di una somma di denaro (in genere di gran lunga inferiore a quella che si sarebbe dovuto pagare) chiude ogni controversia attuale e/o potenziale con il contribuente; volendo continuare ad utilizzare un linguaggio funerario, mette, cioè una croce sopra il passato e rende – almeno tendenzialmente – impossibile accertare eventuali evasioni o elusioni dell’imposta già commesse.

E’ uno strumento che ha un enorme vantaggio; consente di ottenere certi e rilevanti introiti da parte dell’Amministrazione fiscale perchè – evidentemente – i contribuenti hanno interesse a pagare per evitare altri problemi; ne ha l’interesse il piccolo evasore perchè evita accertamenti e multe comunque salate, ne ha ancor di più interesse il grosso evasore perchè in tal modo il suo passato diventa immacolato e nessuno potrà andare a spulciare nei suoi conti e nei suoi possibili ricavi in nero.
Ma accanto a questo vantaggio utilitaristico, vi sono varie controindicazioni in termini di giustizia ed equità fiscale.
Un prima è persino evidente; il condono fiscale (così come quello edilizio, previdenziale e via dicendo) danneggia chi ha sempre pagato le tasse integralmente; diventa un premio paradossale per chi in regola non è perchè consente a quest’ultimo di ottenere lo stesso effetto del contribuente integerrimo, ma a prezzi di gran lunga più bassi; non incentiva, quindi, comportamenti virtuosi nella speranza e nell’attesa di future misure clemenziali!
Un secondo, pure, è conseguenza quasi necessaria della tipologia di misura; siccome in astratto non si può sapere quanto sia stato evaso da chi vuol regolarizzarsi, in genere la somma da pagare (la cosiddetta oblazione) viene commisurata a quanto comunque si è dichiarato, con una sorta di paradosso che chi ha evaso di più, dichiarando pochissimo, rischia di pagare meno rispetto a chi ha meno evaso.
Accanto a queste due obiezioni – superabili solo applicando la regola che il fine da raggiungere (e cioè incassare il più possibile) giustifica qualunque mezzo adottato (e cioè il pagamento di una somma obiettivamente non correlata al reddito) – ve ne è anche un’altra che non sembra si stia proprio considerando.
L’Italia non è più un Paese che gode di un’assoluta autonomia sul piano legislativo in materia fiscale; fa parte, infatti dell’Unione europea che ha poteri sovraordinati sul punto, soprattutto perchè una delle imposte più importanti (e cioè l’IVA) alimenta il bilancio comunitario e le regole che la riguardano non possono derogare alle norme europee.
L’Unione europea, in particolare, in un recente passato ha già contestato un precedente condono (quello della l. n. 289 del 2002) adottato dall’Italia, ottenendo anche una sentenza di condanna, per infrazione commessa dallo Stato, della Corte Europea.
In particolare, con la sentenza C- 132/06 del 17 luglio 2008 la Corte di giustizia, oltre a stigmatizzare il condono come “un istituto che di fatto favorisce i contribuenti colpevoli di frode” (citazione quasi testuale), ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di clemenza, in quei casi in cui – come avviene con il condono tombale – lo Stato di fatto rinunci all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta, accontentandosi di una somma “non equivalente” a quella effettivamente dovuta.

Vi è, infine, un’ultima considerazione; in un momento storico in cui la credibilità internazionale di un paese appare un elemento determinante che influenza i mercati e soprattutto il valore dei titoli di Stato, adottare un condono dimostrerebbe non solo (ancora una volta) l’incapacità dello Stato di perseguire gli evasori ma la contraria volontà di scendere a patti con loro, accettando da essi un obolo quasi ridicolo, che non escluderebbe, fra l’altro, in futuro che gli stessi continuino ad evadere.
Sarebbe, quindi, la solita misura di corto respiro, incapace di apportare benefici reali nel lungo periodo e distruttiva sul piano dell’immagine internazionale del Paese.

 

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